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Articolo 1 |
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A.GI.FAR. (Associazione Giovani Farmacisti) detta anche più semplicemente A.GI.FAR. Ha sede legale in Torino, provvisoriamente presso l'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino in Via Sant'Anselmo 14.
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Articolo 2 |
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L'Associazione, non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica.
Essa ha i seguenti scopi:
1) Integrare, attraverso l'organizazzione o la partecipazione ai corsi, congressi o seminari, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possono essere utili ad una corretta e completa formazione professionale.
2) Promuovere iniziative sportive e ricreative favorendo scambi culturali e professionali fra i vari soci.
3) Agevolare i soci nall'acquisto o nel prestito di materiale considerato idoneo alla formazione universitaria e professionale.
4) Partecipare alla vita universitaria e degli organi rappresentativi degli studenti.
5) Divulgare con tutti i mezzi considerati idonei, le idee e gli scopi dell'Associazione, promuovere, ove possibile, l'integrazione dello studio universitario con esperienze nell'ambiente farmaceutico.
6) Stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizazzioni dei Farmacisti. |
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Articolo 3 |
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Possono associarsi ad A.GI.FAR. gli studenti iscritti ad una della Facoltà di Farmacia e C.T.F in Italia e i Dottori laureati in Farmacia e C.T.F. regolarmente iscritti all'Ordine e che svolgono attività professionale in rapporto con la Farmacia, fino al 38esimo anno di età.
La presenza, tra gli Associati effettivi, degli studenti delle suddette facoltà non deve essere superiore al 30% (trenta per cento) del totale degli Associati laureati.
Tale iscrizione è personale ed unica in tutto il territorio nazionale. La domanda di iscrizione sarà redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio dell'Associazione.
Il Consiglio, preso atto, potrà in via preliminare, con decisione comunicata per iscritto all'interessato, rifiutare l'ammissione cui l'aspirante Associato avrà diritto di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione. La decisione del Consiglio è inappellabile.
Con l'iscrizione l'Associato si impegna a rispettare la Statuto ed i relativi regolamenti; nonchè a parteicipare attivamente alle niziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi. |
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Articolo 4 |
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L'Associazione potrà aderire ad altre Organizazzioni di Categoria, la cui disciplina statutaria non sia in contrasto con le norme del presente statuto. |
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Articolo 5 |
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La misura della quota associativa è determinata annualmente dall'Assemblea Generale dei Associati.
Le quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni. |
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Articolo 6 |
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E' esclusa la temporaneità delle partecipazioni alla vita associativa e gli Associati sono:
FONDATORI - Sono qualificati tali coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che per cooptazione dei fondatori acquisiscono tale qualifica e ne assumono gli stessi diritti e doveri inerenti alla qualifica stessa.
L'Associato fondatore decade dalla sua qualifica escusovamente per impedimento naturale, per dimissioni e per indegnità.
La cooptazione da parte dei fondatori è determinata dall'unanimità. Versano la quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo; usufruiscoo dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
ORDINARI - Sono tali coloro che, fattene richiesta al Consiglio dell'Associazione, sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio medesimo.
L'Associato Ordinario in regola con le retribuzioni e con i requisiti di cui all'Articolo 3 ha diritto di voto attivo e passivo e usufruisce dei servizi e della strutture dell'Associazione.
ONORARI - Sono tali coloro che per peculiari meriti e/o specifica comptenza vengono ammessi nell'Associaizone dal Consiglio e / o con tale qualifica sono invitati a partecipare alla ita dell'Associazione e possono, su richiesta del Consiglio, esprimere il proprio parere sui casi di interesse generale.
Tale parere non potrà in alcun modo essere vincolante per il Consiglio. Non hanno alcun diritto di voto. |
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Articolo 7 |
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Sono causa di cessazione dalla qualità di socio:
- morte
- dimissione
- mancato versamento dei contributi annuali
- esplusione per inosservanza dello Statuto
- mutamento delle condizioni di cui all'Articolo 3
- provvedimenti disciplinari emessi dall' Ordine dei Farmacisti.
In caso di inosservanza dello Statuto e per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio può deliberare a maggioranza la sospensione (determinandone la durata) o espulsione dell'Associato.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso del Scio dell'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da farsi con raccomandata R.R. della deliberazione stessa all'Associato.
La essazione della qualità di socio, per qualsiasi titolo, non dà diritto al rimborso dei versamenti, nè a liquidazioni di somme o di ripartizioni di beni facenti parte del fondo comune. |
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Articolo 8 |
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Gli Associati hanno i seguenti obblighi:
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai compotenti organi dell'Associazione;
- fornire all'Associazione elementi, dati o notizie da questa richieste nell'ambito delle sue attribuzioni e de fini sociali;
ed i seguenti diritti:
- prendere visione dei libri sociali obbligatori;
- prendere visione die bilanci approvati. |
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Articolo 9 |
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Sono organi dell'Associazione:
- l' Assemblea degli Associati;
- il Consiglio dell'Associazione. |
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Articolo 10 |
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L'Assemblea degli Associati è formata da tutti gli iscritti all'Associazione. Vi partecipano i componentu dell'Associazione. Non vi possono partecipare i Soci che non siano in regola con il pagamento delle contribuzioni associative.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati; essa delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea soo validamente prese qualunque sia il numero degli Associati presenti, purchè non sia inferiore a quello dei membri del Consiglio.
L'Assemblea è presediuta dal Presidente del Consiglio e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice - Presidente o da altro membro esecutivo a ciò espressamente delegato dal Presidente.
Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta.
L'Associato non può rappresentaree in Assemblea più di due Associati.
Le votazioni sono fatte per alzate di mano, salvo diversa volontà dell'Assemblea e fatta eccezione per le deliberazioni concerneti le persone degli Associati, le quali dovranno farsi in forma segreta, sotto pena di nullità.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabie da tutti gli Associati. |
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