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Articolo 11 |
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L'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'esecutivo o su richiesta scritta di almeno un quarto degli Associati o da unterzo del Consiglio, almeno 1 volta all'anno entro il primo semestre successivo alla chiusura dell'anno sociale per l'esame della relazione morale e sociale. |
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Articolo 12 |
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L'Avviso ai Soci per l'Assemblea viene effettuato mediante affissione nei locali della Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. |
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Articolo 13 |
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Il consiglio dell'Associazione è composto dai 7 menbri candidati nella lista eletta a maggioranza dall'Assemblea degli Associati con scrutinio segreto; essi durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.
Il Presidente uscente, se non è rieletto nel Consiglio dell'Associazione può partecipare con funzione consultiva alle riunioni di esso.
Possono essere candidati in una lista ed eletti tutti i membri dell'Assemblea in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3 ed in ordine con le quote associative.
Il consiglio è costituito da 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Segretario, 1Tesorire e da 3 Consiglieri.
Il segretario redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio e collaborare con il Presidente nell'esecuzione dei deliberati di esso. Egli ordina ed aggiorna il protocollo dei documenti in arrivo e in partenza.
Il Tesoriere cura il patrimonio dell'Associazione, ne regge la contabilità e redige i bilanci preventivo e consuntivo sottoponendoli al Consiglio dell'Associazione ed all'Assemblea degli Associati: egli può essere affiancato, previa delibera del Consiglio, dal Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo l'approvazione, il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associaizone entro 15 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione della gestione in modo d poter essere visionati liberamente da ciascun Associato.
Ogni Consigliere può avere solo 1 delega.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione scritta del Presidente o di almeno quattro dei suoi menbri.
Gli studenti iscritti potranno accedere al Consiglio dell'Associazione in ragione di unterzo dei menbri del Consiglio stesso senza ricoprire alcuna carica. Il Consiglio delibera sugli argomenti di sua esclusiva competenza a nora dello Statuto, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
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Articolo 14 |
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Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente uscente, entro l'ultimo trimestre che precede la cessazione della carica, deve convocare l'Assemblea degli Associati.
L'avviso di convocazione, a inviarsi con lettera almeno 10 giorni prima della votazione a ciascun Associato, deve indicare il nominativo degli uscenti, il giorno della votazione, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
All'avviso sono allegati: 1 scheda in bianco ed 1 busta recante il timbro dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso diassenza dal Vice - Presidente o da un membro del Consiglio.
1 studente ed 1 Farmacista Associato presenti all'Assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano le funzioni di scrutatore e di segretario. Sono eleggibili tutti gli Associati compresi gli uscenti, in regola con l'Articolo 3. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante la votazione di una lista identificata da un numero, tra quelle che perverranno al Presidente uscente, compilate in ogni loro parte e comprendenti i nomi dei 7 candidati, almeno 1 mese prima delle elezioni. Sarà cura del Presidente uscente esporre le liste candidate nella sede sociale almeno 15 giorni prima delle votazioni.
La votazione si effettua a mezzo schede prestampate riportanti i numeri delle varie liste, munite del timbro dell'Associazione: l'elettore dovrà crociare il numero della lista prescelto.
A parità di voti tra ude o più liste si ripete la votazione: qualora il risultato fosse paritario per 2 volte di seguito, si ripete la votazione cambiando almeno il 50% dei candidati di ogni lista.
2 candidati a scelta della lista risultata seconda hanno la possibilità hanno la possibilità di partecipare a tutte le sedute del Consiglio eletto, qualora lo desiderino senza aver diritto di voto.
Gli associati, impossibilitati ad intervenire all'Assemblea, possono partecipare alle elezioni restituendo alla Presidenza dell'Associazione la scheda pervenuta con l'avviso in busta chiusa. Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente. |
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Articolo 15 |
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Il Consiglio svolgerà le sue funzioni in presenza della maggioranza dei suoi membri. Inoltre per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora per dimissioni, revoca o comunque cessazione definitiva dell'incarico da parte di un membro, viene chiamato al Consiglio il primo dei non eletti e così via, in modo da mantenere per il periodo del mandato il numero di membri previsto.
La revoca avviene per mancanza dei requisiti previsti dall'Articolo 3 e avviene d'ufficio, vale su tutti gli Associati.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano dei membri presenti. |
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Articolo 16 |
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I membri del Consiglio eletto definiscono tra di loro le cariche all'interno del Consiglio direttivo.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, i Rappresentanti o il Rappresentante da affiancare al Presidente in rappresentanza dell'Associazione in tutti gli atti negoziali e giuridici, visti caso per caso. |
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Articolo 17 |
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L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Vice-Presidente. Il Presidente eletto dal Consiglio ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attivazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio dell'Associazione, prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro dell'Associazione. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto compreso quello di rappresentanza legale.
Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito viene sostituito dal Vice-Presidente. |
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Articolo 18 |
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Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative dai contributi degli Asoociati, dagli interessi attivi e da beni altrimenti acquisiti. Il fondo è comune e gli Associati loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.
Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Al termine di ciascun anno il Consiglio, sentito il Tesoriere, deve presentare agli Associati una relazione circa l'andamento dell'Associazione.
E' vietato prevedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. |
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Articolo 19 |
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In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo ciò avvenga, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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Articolo 20 |
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Per le modifiche da apportare al presente Statuto sarà necessario il voto favorevole di due terzi dell'Assemblea espresso anche per referendum a mezzo di corrispondenza. |
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Articolo 21 |
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Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
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Articolo 22
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Per l'esercizio delle attività sociali il Consiglio può compilare un apposito regolarmento da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.
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