Statuto

Articolo 1 L'ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI DELLE PROVINCIE DI NOVARA - VERBANO, CUSIO, OSSOLA detta anche, piu' semplicemente A.GI.FAR NOVARA E V.C.O. e' costituita con sede a Novara in V.le Kennedy, n°27.

Articolo 2 L'associazione ha per scopo quello di migliorare la condizione culturale e sociale dei giovani farmacisti.
A tal fine si prefigge di:
- promuovere l'adesione sincera dei soci ai dettami della deontologia professionale;
- unire i soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione;
- integrare, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a corsi, congressi e seminari , la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possono essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;
- stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti e con la realta' universitaria e sviluppare ove necessario, anche funzione propositiva nei loro confronti;
- divulgare con tutti i mezzi ritenuti idonei gli scopi dell'associazione;
- promuovere e/o organizzare in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati le attivita' di cui sopra;
- curare la pubblicazione di atti e lavori relativi allo scopo sociale, direttamente o a mezzo terzi, e provvedere alla relativa distribuzione e diffusione;
- favorire tra i propri associati una conoscenza piu' approfondita dei problemi della categoria dei farmacisti;
- collaborare con l'editoria di settore e con le riviste professionali;
- promuovere iniziative sportive, turistiche e ricreative;
- concorrere ad ampliare le funzioni del farmacista in qualita' di operatore sanitario sul territorio;
- concorrere a rafforzare i rapporti di collaborazione e di solidarieta' con strutture e organizzazioni sanitarie e sociali;
- promuovere e sostenere la figura del farmacista collaboratore;
- instaurare e favorire relazioni di collaborazione con le altre Associazioni giovanili di categoria sia italiane che straniere;
- promuovere, ove possibile l'integrazione dello studio universitario con esperienze dirette nell'ambiente farmaceutico;
- iscrivere l'A.GI.FAR NOVARA E V.C.O. alla FE.N.A.GI.FAR.
E' esente l'esercizio di qualsiasi fine di lucro.

Articolo 3 Possono associarsi all' A.GI.FAR. NOVARA E V.C.O. tutti i dottori in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche laureati in Italia e all'estero di eta' non superiore ai 38 (trentotto) anni e tutti gli studenti iscritti alla facolta' di Farmacia o di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche in Italia e all'estero. La presenza tra i soci effettivi degli studenti delle suddette Facoltà è altresì consentita in misura comunque non superiore al 30% degli associati laureati.
Le quote (o contributi associativi) non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Articolo 4 La domanda di iscrizione sara' redatta per iscritto dall'interessato ed indirizzata al Consiglio Direttivo A.GI.FAR. NOVARA E V.C.O. Per i non iscritti all'Ordine dei Farmacisti delle provincie di Novara e V.C.O. la domanda andra' corredata di certificato di iscrizione all'albo o certificato di laurea in carta libera.
Per gli studenti la domanda andra' corredata da certificato d'iscrizione all'universita'.
Si ritiene valida anche la fotocopia dei suddetti documenti.

Articolo 5 Il Consiglio ha facolta' di respingere la domanda ove non siano rispettati i requisiti formali di ammissione e per ogni altro motivo che il consiglio riterra' opportuno in rispetto allo spirito dell'Associazione.
Con l'iscrizione l'associato si impegna a rispettare lo Statuto ed i relativi regolamenti, nonche' a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi. Si impegna, inoltre, a versare la quota annuale di adesione.
La misura della quota associativa e' proposta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'iscrizione, ed e' approvata dall'Assemblea generale.
La qualifica di associato e' rinnovata di anno in anno (sussistendo i requisiti dell'Art. 3 ) salvo dimissioni presentate 30 giorni prima della scadenza del 31 dicembre.
Il mancato versamento della quota associativa entro la fine dell'anno determina il decadimento della qualifica di socio.

Articolo 6 Fanno parte dell'Associazione:
SOCI FONDATORI: sono qualificati tali coloro che hanno cooperato attivamente per addivenire alla costituzione dell'associazione;
versano la quota associativa ed hanno diritto di voto attivo e passivo (sussistendo i requisiti dell'Art. 3);
usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
SOCI EFFETTIVI: sono tali gli associati in regola con le contribuzioni ;hanno diritto di voto attivo e passivo;
usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
PROMOTORI: si definiscono tali coloro che tramite il libero versamento di contributi condividono scopi ed interessi dell'Associazione
Non hanno diritto di voto e non usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.
ONORARI: sono tali coloro che, anche non possedendo i requisiti previsti dall'art. 3 per decisione unanime del consiglio direttivo ricevono tale riconoscimento;
sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione e possono, su richiesta del consiglio, esprimere il proprio parere su casi di interesse generale.
Non hanno diritto di voto e non usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

Articolo 7 Sono cause di cessazione della qualita' di socio:
- morte
- dimissioni
- morosita'
- cessazione dei requisiti previsti dall'art. 3
- espulsione per inosservanza dello statuto.
In caso di inosservanza dello statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio Direttivo puo' deliberare la sospensione (determinandone la durata) o l'espulsione dell'associato.
La cessazione della qualita' di socio, per qualsiasi titolo, non da' diritto al rimborso dei versamenti, ne' a liquidazione di somme o ripartizione dei beni facenti parte del fondo comune, che e' indisponibile per i soci.

Articolo 8 Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 9 L'Assemblea generale dei soci e' costituita da tutti gli iscritti all'A.GI.FAR. NOVARA E V.C.O. ed ha funzioni elettive e propositive.
L'Assemblea generale e' costituita dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annua che hanno diritto di voto attivo e passivo; possono assistervi, senza diritto di voto, i promotori e gli onorari.

Articolo 10 L'Assemblea Generale dei soci e' convocata nella sede dell'associazione o in altro luogo, purche' in Italia, mediante avviso spedito con lettera semplice a tutti gli associati con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 11 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci si indicheranno l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, l'ora ed il luogo sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12 Nelle Assemblee ogni socio, iscritto da almeno quindici giorni nel libro dei soci, ha diritto ad un voto e puo' farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; nessun socio puo' rappresentare piu' di altri due soci.
L'Assemblea e' convocata una volta all'anno, entro sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea viene altresi' convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Articolo 13 Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite con la presenza (in proprio o per delega), in prima convocazione di almeno la meta' degli iscritti che hanno diritto di intervenire, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti in proprio e/o per delega.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli associati.

Articolo 14 Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberano:
- in prima convocazione, con la presenza e con il voto favorevole di oltre la meta' dei voti spettanti ai soci che hanno diritto di intervenire;
- in seconda convocazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti ai soci che hanno diritto di intervenire.
Nelle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato occorrera' anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti, come sopra calcolati.

Articolo 15 L'Assemblea generale e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In difetto il Presidente sara' eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina tra i soci intervenuti un segretario.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto e per appello nominale o per alzata e seduta.
L'Assemblea su proposta del Presidente stabilira' per alzata e seduta il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti.

Articolo 16 Spetta all'assemblea:
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione dei contributi a carico dei soci;
- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17 L'anno associativo inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre. Nei sei mesi successivi la fine dell'anno dovra' essere convocata Assemblea generale per deliberare il bilancio preventivo per l'anno in corso ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Sia il bilancio preventivo che consuntivo, corredati da un relazione del tesoriere, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza relativa.

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