Statuto

Articolo 18
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci di A.GI.FAR NOVARA E V.C.O. in regola con la quota associativa.
I posti del Consiglio Direttivo vengono attribuiti secondo l'ordine del numero di voti acquisiti.
I soci che intendano candidarsi alle cariche sociali devono depositare il proprio nominativo secondo le norme espressamente stabilite dal regolamento.
I voti a favore di delegati non candidati sono nulli.
Il Consiglio Direttivo ha funzioni propositive ed esecutive ed e' costituito da sette membri:
UN PRESIDENTE
UN VICE-PRESIDENTE
UN SEGRETARIO
UN TESORIERE
TRE CONSIGLIERI

Articolo 19
Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio stesso.
Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione , sia in giudizio che nei confronti delle Autorita' e terzi.
Dirige l'attivita' dell'Associazione eseguendo le delibere del Consiglio e dell'Assemblea.
Nei casi di urgenza puo' esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 20 Il Presidente uscente, se non rieletto nel Consiglio Direttivo, partecipa con funzione consultiva alle riunioni di esso per tutto il mandato successivo, rivestendo la figura di Past-president.

Articolo 21 I Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa nella seduta sub art. 19.
Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Sostituiscono il Presidente ogni qualvolta l'assenza di quest'ultimo, o altro impedimento, lo rendano necessario.

Articolo 22 Il Segretario e' eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa nella seduta sub art. 19.
Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Svolge ogni attivita' necessaria al funzionamento del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Rilascia i certificati associativi e provvede all'approntamento delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.
Redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio.
Ordina ed aggiorna il protocollo dei documenti in arrivo ed in partenza.

Articolo 23 Il Tesoriere e' eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa nella seduta sub art. 19.
Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
E' responsabile della cassa dell'Associazione.
Cura la riscossione dei contributi associativi.
I conti correnti che potranno essere aperti dal Tesoriere devono essere intestati all'Associazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.
Ogni spesa deve da Lui essere preventivamente autorizzata.
Il Tesoriere sottopone al consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario della gestione dell'anno precedente e propone al consiglio Direttivo il bilancio preventivo. Dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, Il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione della gestione in modo da poter essere liberamente visionati da ciascun associato.
E' in ogni caso vietato prevedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Articolo 24 Il Consiglio Direttivo:
- ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in riferimento all'oggetto sociale;
- puo' nominare un Comitato esecutivo, di non piu' di cinque membri cui demandare la realizzazione delle proprie delibere; puo' demandare a singoli consiglieri l'esecuzione delle delibere medesime;
- emana e modifica il regolamento di attuazione dello statuto ;
- stabilisce la misura della quota associativa da proporre all'Assemblea generale;
- nomina il delegato per l'Assemblea Nazionale della FE.N.A.GI.FAR. -Federazione Nazionale Associazione Giovani Farmacisti- nel rispetto dei requisiti richiesti;
- puo' delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art.2381 del codice civile.

Articolo 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purche' in Italia, con avviso spedito a cura del suo Presidente almeno sette giorni utili prima della riunione (o con avviso telegrafico di ventiquattro ore nei casi di urgenza). Per ragioni di semplicita' si considerano idonei anche avvisi inoltrati a mezzo telefono e fax. Salvo che si riunisca in via totalitaria, e' validamente costituito con la presenza di sei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 26 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di quattro membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Articolo 27 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e' eletto dall'Assemblea Generale dei soci ed e' rieleggibile.

Articolo 28 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Collegio nominare il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio deve controllare la gestione dell'Associazione ed in particolare:
- controllare almeno una volta ogni tre mesi che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano regolarmente tenute;
- collaborare con il Tesoriere alla stesura dei bilanci.

Articolo 29

Qualora un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti dovesse perdere le qualifiche di socio in deroga all'art. 3 verra' ritenuto idoneo fino alla fine del proprio mandato.

Articolo 30 Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative annue, dai contributi lasciati, dalle donazioni dei singoli associati, dagli interessi attivi su tali somme e da ogni altro bene mobile o immobile altrimenti acquisito.
Il fondo e' comune agli associati, loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi titolo cio' avvenga, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilita' nel campo della Farmacia o in beneficenza, secondo le modalita' deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Essa si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per volontà di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo e' autorizzato ad emanare un regolamento per l'esecuzione del presente statuto.
La domanda di ammissione all'Associazione comportera' l'automatica accettazione da parte del socio richiedente delle disposizioni, contenute nel presente statuto e di quelle contenute nel regolamento.

Articolo 33 Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

Articolo 34 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

<< Pagina precedente